Il 4 ottobre 2022 entrerà in vigore il DM del 2 settembre 2021, che introduce novità in materia di gestione della sicurezza antincendio, formazione dei lavoratori e degli addetti alla prevenzione incendi.
Cambiamenti, dunque, all’orizzonte per le aziende: vediamoli nello specifico.
Il decreto si compone di cinque allegati. Nei primi due documenti viene approfondita, nello specifico, la gestione della sicurezza antincendio e le misure da adottare nel normale esercizio e in emergenza, dall’indicare i nomi degli addetti alla prevenzione incendi ed emergenza, ai criteri da rispettare all’interno dei piani di emergenza.
Una delle novità più rilevanti sta nel fatto che la necessità della redazione del piano di emergenza dipende dal numero degli occupanti presenti a qualsiasi titolo all’interno dell’attività. Il piano di emergenza dovrà essere presente in luoghi di lavoro occupati da meno di 10 lavoratori, in luoghi di lavoro aperti al pubblico con presenza contemporanea di più di 50 persone (indipendentemente dal numero dei lavoratori) e nei luoghi di lavoro rientranti nell’elenco dell’Allegato I al Decreto del Presidente della Repubblica 151 del 1° agosto 2011.
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro fuori da questi elenchi il piano di emergenza non è obbligatorio, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, da riportare nel Documento di Valutazione dei Rischi.
L’allegato che ci interessa di più è il terzo, che specifica le nuove indicazioni circa i corsi di aggiornamento e formazione antincendio. Sono definiti tre livelli in base al rischio delle attività in questione. I corsi di formazione antincendio si articoleranno in maniera differente a seconda del livello dell’attività:
- aziende di livello 3 (aziende ad alto rischio, con sostanze altamente infiammabili ed elevata probabilità di propagazione). È previsto un modulo teorico da 12 ore + modulo pratico da 4 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (8 ore).
- aziende di livello 2 (aziende con stoccaggio di sostanze infiammabili, ma con limitata probabilità di propagazione dell’incendio) è previsto un modulo teorico da 5 ore + modulo pratico da 3 ore con aggiornamenti ogni 5 anni (5 ore).
- modulo teorico da 2 ore + modulo pratico da 2 ore con aggiornamenti sempre ogni 5 anni (2 ore) per aziende di livello 1 (al cui interno trovano spazio sostanze a basso tasso di infiammabilità e in cui il rischio di propagazione dell’incendio è scarso).
Un altra importante novità riguarda la formazione dei docenti che sono individuati a tenere il corso. Infatti, anche i formatori, devono ricevere un’adeguata preparazione antincendio. Questa, secondo quanto previsto dall’Allegato V, si suddivide in tre categorie, a seconda se si voglia diventare formatore di tipo teorico, pratico o di entrambi i tipi. I corsi per formatori si dividono nei seguenti tipi:
- A: corso valido per l’abilitazione alla docenza di tipo teorico e pratico (60 ore);
- B: corso valido per l’abilitazione alla docenza di tipo teorico (48 ore);
- C: corso valido per l’abilitazione alla docenza di tipo pratico (28 ore).
Infine, ci sono delle novità anche per i requisiti di qualificazione dei docenti antincendio. Questi, infatti, dovranno essere in possesso almeno del diploma di scuola secondaria di secondo grado, e almeno uno tra i requisiti, differenti a seconda che il soggetto si dedichi alla docenza di tipo teorico e pratico o solo a uno dei due.
A differenza di quanto previsto dal DM 10 marzo 1998, con il nuovo decreto anche per le attività di livello 1 (quelle attualmente definite come attività a basso rischio di incendio) diventeranno obbligatorie le esercitazioni sull’uso degli estintori portatili.
Cambia anche la frequenza di aggiornamento della formazione. Infatti, il nuovo decreto prevede che l’aggiornamento della formazione degli addetti antincendio andrà ripetuto con cadenza almeno quinquennale.
Per tutti gli addetti antincendio formati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto (cioè prima del 04/10/2022), il primo aggiornamento dovrà essere effettuato entro 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultima formazione. Se, alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, dovessero essere trascorsi più di 5 anni dalla data di svolgimento dell’ultimo corso, l’obbligo di aggiornamento viene ottemperato frequentando un corso di aggiornamento entro 12 mesi dall’entrata in vigore dello stesso (cioè entro il 04/10/2023). Tutti i corsi di formazione o aggiornamento degli addetti antincendio, già programmati secondo i contenuti dell’Allegato IX del DM 10 marzo 1998, saranno considerati validi se svolti entro 6 mesi dall’entrata in vigore del DM 02 settembre 2021 (ovvero fino al 04/04/2023).
Queste sono le novità più importanti per quel che riguarda l’antincendio. Noi di Ovrema estintori siamo pronti ad affrontare questa nuova sfida e ad essere vostri partner affidabili e puntuali in queste importanti novità. Lo ripetiamo sempre, la sicurezza antincendio è fondamentale per prevenire incidenti seri. Le nuove normative vogliono essere al passo con i tempi e, anche se possono sembrare sempre più complicate e articolate, sono uno strumento formidabile per uniformare la sicurezza e prevenire incidenti.