“La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale. Il servizio prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.

 

La nascita delle prevenzione incendi inizia col regio decreto del 27/02/1939, che sanciva le nuove norme per l’organizzazione dei servizi di antincendio, istituendo il corpo nazionale dei vigili del fuoco, e mettendolo alle dipendenze del ministero dell’interno. Da questo momento lo stato aveva un corpo di prevenzione incendi centralizzato e non più diviso tra le varie regioni. Successivamente, con l’approvazione della legge n. 1570 27/12/1941 istituzione dell’unione di tutti i Corpi Provinciali e Civici dei Pompieri, l’organizzazione dei vigili del fuoco inizia a prendere forma e diffondersi capillarmente nel territorio nazionale.

 

Dopo la guerra, con la ricostruzione della Repubblica, le norme per la prevenzione incendi si arricchiscono con quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, istituite con Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 27/04/1955. Da questo momento il Comando dei Vigili del Fuoco doveva anche prendere in esami i progetti di nuovi edifici o impianti. Quando l’opera costruttiva era ultimata, veniva eseguito il collaudo della stessa da parte di questo organo competente.

 

Negli anni successivi troviamo altri decreti che hanno portato alla disciplina che ancora oggi usiamo:

 

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 689 del 26/05/1959  Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei Vigili del Fuoco 
  • Legge n. 469 del 13/05/1961  Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

 

In questi decreti e ordinamenti iniziano a comparire i termini “aziende” e “lavorazioni soggette”, che sono arrivati fino ai nostri giorni; in aggiunta a ciò, vengono decretate le funzioni dei Vigili del Fuoco, dei Comandi Provinciali e dei Comandanti Provinciali.

 

Col passare degli anni il corpo dei vigili del fuoco e l’elenco delle attività soggette a controlli mutano nel tempo, sino ad arrivare al DPR n. 577 del 29/07/1982 approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi antincendi, dove sono stati introdotti i principi e le misure tecniche fondamentali per prevenire situazioni di rischio, e venne individuata la responsabilità diretta del titolare dell’attività che, fino ad ora, non era mai stata considerata. Questo portò a una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, e gli incidenti iniziarono a diminuire drasticamente, anche grazie al maggior sistema di controlli da parte dei vigili del fuoco. 

 

La vera svolta nella prevenzione incendi avvenne dopo l’introduzione del D. Lgs n. 626 del 19/09/1994  attuazione delle direttive […] riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Il rispetto dei requisiti di prevenzione incendi veniva amplificato, con particolari direttive in merito a:

  • valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
  • sicurezza gestita in maniera programmata
  • identificazione degli individui preposti a gestire le emergenze
  • partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti in maniera attiva
  • redazione e rispetto dei piani di evacuazione e di emergenza

 

Il decreto 626 aveva come fine semplicemente la valutazione dei rischi e la scrittura di un piano di sicurezza completo di procedure in caso di necessità. D’altro canto, spettava al datore di lavoro assicurare la giusta formazione e informazione ai propri sottoposti in base all’esercizio da svolgere.

 

La prevenzione incendi è sempre stata una materia molto complicata per l’ordinamento italiano. Infatti dall’attuazione della 626, si susseguirono diversi decreti e diversi riordini, sino ad arrivare a una prima sintesi di 70 anni di storia delle normative di prevenzione degli incendi, con l’emanazione del DPR n. 151 del 01/08/2011 regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.

 

Questo decreto, contenente una semplificazione delle pratiche amministrative, contempla:

 

  1. nuove descrizioni e nuove attività 
  2. diminuzione del numero di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (sono ridotte a 80, rispetto alle precedenti 97)
  3. ripartizione delle attività in tre categorie (A, B, C) a seconda del livello di complessità 
  4. eliminazione del CPI e relativa sostituzione con la SCIA (che viene certificata tramite firma da un professionista antincendio)
  5. attestazione di rinnovo con periodicità pari a 5 o 10 anni 
  6. NOF (Nulla Osta di Fattibilità)
  7. richiesta di sopralluoghi durante la costruzione 
  8. istituzione della dichiarazione di non aggravio di rischio 
  9. connessione con le pratiche del SUAP 
  10. intensificazione delle sanzioni amministrative e penali

 

Finalmente, nel 2015, con l’introduzione del Testo Unico della Prevenzione Incendi in seguito alla promulgazione del DM 03/08/2015, veniva alla luce un unico riferimento normativo. In pratica, però, questo Codice non ha abrogato nessun decreto precedente, quindi viene preso in considerazione in maniera totalmente volontaria. Il Codice, a differenza degli altri decreti, ha un punto di vista molto più pratico: lascia infatti la valutazione del rischio incendio totalmente nelle mani del professionista antincendio.

 

Ed è in questo complicato contesto normativo che entrano in gioco aziende come ovrema estintori.

Infatti, come abbiamo visto nel corso di questo articolo, le norme sono tante e talvolta complicate. Il nostro compito, come professionisti dell’antincendio e della sicurezza, è quello di supportarvi con materiali e installazioni, e formarvi con i nostri corsi, in modo che la vostra azienda sia adeguata a fronteggiare qualunque situazione riguardante i pericoli del fuoco e la gestione del piano antincendio. Sicuramente, in tutti questi anni, i passi in avanti sono stati molteplici, e la velocità nel recepire e adeguarsi alle norme individuate dal legislatore, insieme a una partnership affidabile, sono la migliore garanzia per lavorare in un ambiente sano e sicuro.