e nei Dispositivi di Protezione
DA 50 ANNI AL SERVIZIO DELLA TUA SICUREZZA
SERVIZI
MANUTENZIONE
E RICARICA
ESTINTORI
La manutenzione degli estintori riveste un ruolo fondamentale. I nostri tecnici sono manutentori certificati UNI 9994-2:2015 ed operano quotidianamente su tutto il territorio nazionale.
CENTRO
RICARICA
CO2
Presso la nostra sede di San Giovanni Teatino abbiamo un efficiente centro di ricarica per bombole di CO2. Effettuiamo ricariche di bombole di ogni tipo e formato.
MANUTENZIONE
MANICHETTE E NASPI
ANTINCENDIO
Per la manutenzione delle manichette antincendio, l’azienda assicura tutta la sicurezza di un corretto funzionamento. Siamo in grado di fornire Controlli Semestrali, Prove Annuali e Collaudi.
CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO A MEDIO E BASSO RISCHIO
CHI SIAMO
Ovrema estintori srl da 50 anni è leader nella sicurezza antincendio e nei dispositivi di protezione, individuali e collettivi, attivi e passivi.
La nostra storia inizia nel 1969 ed è giunta fino ad oggi quando ad Antonio Finoli si è aggiunta la sua famiglia, per proseguire l'attività a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.
Operiamo in tutta Italia, rispondendo a tutte le richieste nel settore della sicurezza sul lavoro e nei luoghi pubblici.
Al nostro attivo ci sono oltre 5000 clienti, distribuiti in tutto il territorio nazionale, sempre soddisfatti.
IL BLOG DI OVREMA
Accendiamo i riscaldamenti: occhio ai rischi
L’evoluzione della sicurezza sul lavoro: verso ambienti sempre più protetti
Riaprire in sicurezza: la checklist antincendio
Rischio Incendio Auto
CONTATTI
Ovrema estintori s.r.l.
Via Cavour, 67
San Giovanni Teatino (CH)
MAIL: ovremaestintori@gmail.com
PEC: ovremaestintori@legalmail.it
TEL: +39 085 4463688
P.IVA: 01085500682
Facebook: Ovrema estintori
DOMANDE FREQUENTI
NORMATIVE DI RIFERIMENTO D. Lgs 81/2008 e il DM 10/03/1998
Le attività con dipendenti sono soggette alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro -D. Lgs 81/2008 e il DM 10/03/1998 – criteri generali per la sicurezza antincendio e la gestione delle Emergenze sui luoghi di lavoro – (prima ancora il D. Lgs. 626/94) Per quanto riguarda la prevenzione incendi si riporta l’art. 18, comma 1, lett. t):
Articolo 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 1. Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: … t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; L’attuazione di tale adempimento passa attraverso il rispetto dell’art. 43, comma e-bis del D. Lgs.81/08,
Articolo 43 – Disposizioni generali 1. Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: …. e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. (Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro il datore di lavoro – dirigente).
Il DM 10/03/98, all’Allegato V fornisce indicazioni sulle “attrezzature ed impianti estinzione incendi”, con riferimento alla tipologia, quantità e modalità di estintori da installare.
Allegato V ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 5.1 – Classificazione degli incendi.
incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazioni di braci;
l’acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi. Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua
incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.; Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica
incendi di classe C: incendi di gas; l’intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.
incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche. Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato. Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione.
Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.
5.2 – Estintori portatili e carrellati. La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro. Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I*, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati: – il numero dei piani (non meno di un estintore a piano); – la superficie in pianta; – lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio); – la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m). Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.
Il riferimento normativo è dato dalla tabella 1 dell'allegato 5 (DM 10 marzo 1998), che indica tipi di estintore e superficie protetta da ciascuno di essi, in base al rischio (basso, medio, alto).
Il minimo consentito è di 100 m2.
- estintore 13 A - 89 B, superficie protetta: 100 m2 (rischio basso);
- estintore 21 A - 113 B, superficie protetta: 120 m2 (rischio basso), 100 m2 (rischio medio);
- estintore 34 A - 144 B, superficie protetta: 200 m2 (rischio basso), 150 m2 (rischio medio), 100 m2 (rischio alto);
- estintore 55 A - 233 B, superficie protetta: 250 m2 (rischio basso), 200 m2 (rischio medio), 200 m2 (rischio alto).
Con protocollo Dipvvf DCPREV.REGISTRO UFFICIALE U.0015327.14-11-2017 il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha emanato una circolare che sancisce che gli estintori a polvere NON possono essere più ubicati su autobus, scuolabus e pullman turistici.
A seguito della pubblicazione della Circolare Ministero dell’Interno Prot.300/A/2436/18/113/31 e delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.6575/RU avvenuta il 23 marzo 2018, entro tre anni dall’emanazione della Circolare è obbligatorio sostituire gli estintori a polvere su autobus, scuolabus e pullman turistici, secondo la nuova normativa:
- fino a 30 posti almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compresi gli estintori a schiuma, omologato o un estintore con carica nominale non inferiore a 2 kg. ad anidride carbonica (co/2) omologato.
- oltre 30 posti almeno un estintore con carica nominale non inferiore a 6 litri a base d’acqua compresi gli estintori a schiuma, omologato o due estintori con carica nominale non inferiore a 2 kg. ad anidride carbonica (co/2) omologato.
Prevenzione incendi: decreto 7 agosto 2012 e modifiche al DM 10.3.1998 Le nuove norme di prevenzione incendi nello specifico caso delle attività extra-alberghiere non modificano quanto stabilito nei precedenti decreti confermando che le attività con un numero inferiore di 25 posti letto debbono osservare la normativa in maniera semplificata come già stabilito dal Decreto 6 ottobre 2003 (aggiornamento di quello del 1994)
TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA´ RICETTIVE CON CAPACITA´ NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
La regolamentazione relativa a queste attività è molto semplificata, in quanto è sufficiente che:
-le strutture orizzontali e verticali presentino una resistenza al fuoco non inferiore a REI 30;
-gli impianti siano realizzati a regola d’arte;
-l’esodo degli occupanti possa avvenire in totale sicurezza;
-vengano posizionati adeguati estintori;
-sia posizionata la segnaletica di sicurezza, conforme al DPR 524/82 (sostituito dal Decreto Legislativo 14/08/1996, n° 493);
-sia attivato un sistema di gestione della sicurezza; –
-vengano posizionate adeguate planimetrie d’orientamento, da inserire in prossimità delle vie d’esodo ed in ogni camera.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ATTIVITA’ RICETTIVE CON CAPACITA’ NON SUPERIORE A 25 POSTI LETTO
Punto 11.2
11.2. Estintori
Tutte le attività ricettive devono essere dotate di un adeguato numero di estintori portatili. Nelle more della emanazione di una apposita norma armonizzata, gli estintori devono essere di tipo approvato dal Ministero dell’interno ai sensi del decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 19 del 20 gennaio 1983) e successive modificazioni.
Gli estintori devono essere distribuiti in modo uniforme nell’area da proteggere, è comunque necessario che almeno alcuni si trovino:
– in prossimità degli accessi;
– in vicinanza di aree di maggior pericolo.
Gli estintori devono essere ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza. Gli estintori portatili devono essere installati in ragione di uno ogni 200 m2 di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano.
Gli estintori portatili dovranno avere capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; a protezione di aree ed impianti a rischio specifico devono essere previsti estintori di tipo idoneo. Per attività fino a 25 posti letto è sufficiente la sola installazione di estintori.
Il D.M. 10 marzo 1998, che regolamenta i percorso formativi in materia di antincendio, non prevede un obbligo esplicito di aggiornamento periodico del corso antincendio, tuttavia, il D.lgs. 81/2008, aggiornato al D.lgs. 106/2009, prescrive che i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; Attualmente, in assenza di specifica prescrizione, è uso comune far coincidere l’aggiornamento del corso antincendio con quello del corso di primo soccorso ( 3 ANNI).
L’entrata in vigore della norma UNI 9994-1:2013, impone al responsabile dell’attività aziendale la predisposizione di un Registro tenuto a disposizione delle autorità competenti e del manutentore.
L’accertamento di avvenuta manutenzione e dello stato degli estintori deve essere formalizzato nell’apposito registro allegando copia del documento di manutenzione rilasciato dal manutentore.
Il DM 10 marzo 98 – punto 5.4 – recita che “Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro. In ogni caso, l’installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica”. L’estintore non può essere collocato a terra in quanto la norma UNI 9994 al punto 4.4 lettera h) detta al manutentore l’obbligo di verificare che ”l’estintore portatile non sia collocato a pavimento”.
Le normative vigenti non indicano esattamente a quale altezza devono essere posizionati gli estintori; solitamente vengono collocati a circa 1,5 – 1,6 mt da terra tramite specifico supporto a muro, ma possono essere anche posizionati mediante appositi espositori (piantana porta estintore), purché siano visibili, accessibili e soprattutto non intralcino le vie di fuga.